Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 62
In vigore dal 14 dic 1933
Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.
Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-62