Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 65
In vigore dal 14 dic 1933
I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-65