Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 64
In vigore dal 14 dic 1933
I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di sculo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.
L'abbassamento di classe, ammesso in questo e negli , e 120, deve essere giustificato da una effettiva diminuzione di rendita, equivalente alla differenza di classe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-64