Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 127

In vigore dal 14 dic 1933
Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita la tariffa, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo