Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 127
In vigore dal 14 dic 1933
Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita la tariffa, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-127