Art. 127
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 127

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In vigore dal 14 dic 1933
Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita la tariffa, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-127