Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 122
In vigore dal 14 dic 1933
La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-122