Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 118
In vigore dal 14 dic 1933
I prezzi del decennio 1904-13, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto, quando si debba ricorrere a stime analitiche, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, in mancanza delle mercuriali, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.
Per quei prodotti che non si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi, in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.
Nella determinazione dei prezzi anzidetti si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, dal quale i prezzi sono desunti.
I prezzi si esprimono in lire e quarti di lira.
Storico versioni
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