Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 114
In vigore dal 14 dic 1933
La specie e la qualità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.
Non si ha perciò alcun riguardo alle diverse e non ordinarie produzioni, che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria e con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-114