Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 109

In vigore dal 14 dic 1933
Per la determinazione delle tariffe sono ammessi tutti i metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria quale base del valore dei beni rustici, tenendo presente però: 1° che di regola nelle stime ordinarie basta determinare la rendita fondiaria complessiva dei poderi, mentre lo stimatore catastale deve invece stabilire distintamente la tariffa di estimo di ciascuna qualità e classe; 2° che la rendita fondiaria da prendersi a base del valore dei terreni è calcolata al netto della imposta e delle sovrimposte, che sono comprese invece nelle tariffe di estimo; 3° che fra i differenti metodi di stima applicabili dovrà preferirsi in ogni caso il più semplice e speditivo. Gli elementi e i dati estimativi necessari in relazione al metodo di stima prescelto per la determinazione delle tariffe, sono raccolti ed applicati dall'Ufficio catastale. Di regola detti elementi e dati saranno raccolti soltanto per i comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-109

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