Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 108
In vigore dal 14 dic 1933
Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario; al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.
La misura dell'anzidetta deduzione si determina in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-108