Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 103

In vigore dal 14 dic 1933
Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-103

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