Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 105

In vigore dal 14 dic 1933
La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono. Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-105

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