Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 110

In vigore dal 14 dic 1933
L'Ufficio catastale, col più speditivo dei metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria, applicabili al caso, determina le tariffe di estimo dei comuni tipo, e cioè la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile al 1° gennaio 1914 da un ettaro di terreno di ogni qualità e classe dei comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario. Per gli altri comuni del circolo censuario determina, mediante appositi coefficienti, le tariffe di ogni qualità e classe, paragonandole con quelle analoghe del comune tipo rispettivo, sulla base di scale di collegamento e di merito, predisposte durante le perlustrazioni in campagna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-110

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