Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 113

In vigore dal 14 dic 1933
Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe, che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell', che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali. Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-113

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo