Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 106

In vigore dal 14 dic 1933
La deduzione, di cui all'articolo precedente. si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili. Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-106

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