Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 107

In vigore dal 14 dic 1933
Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari,, ai quali si provvede secondo il disposto dell' del Testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-107

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