Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 100
In vigore dal 14 dic 1933
Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima la deduzione speciale di cui all', da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.
A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-100