Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 99
In vigore dal 14 dic 1933
La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-99