Art. 99
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 99

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In vigore dal 14 dic 1933
La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.
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