Art. 100
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 100

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In vigore dal 14 dic 1933
Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima la deduzione speciale di cui all', da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque. A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-100