Art. 108
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 108

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In vigore dal 14 dic 1933
Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario; al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite. La misura dell'anzidetta deduzione si determina in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.
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