Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 119
In vigore dal 14 dic 1933
Anche la determinazione delle spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l', nemmeno alla maggior o minore produzione che ne consegue.
Così pure la valutazione delle spese deve farsi con gli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-119