Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 16
In vigore dal 14 dic 1933
Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario.
Il Governatore, per Roma, ed i Podestà, per gli altri comuni, nominano il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa, scegliendo persona che abbia l'attitudine necessaria per l'ufficio di assistente alla pubblicazione dei dati catastali, di cui all'.
Delle funzioni di segretario può essere incaricato un impiegato municipale od un membro della Commissione comunale, i quali non hanno diritto ad alcuna retribuzione; od un estraneo, la cui retribuzione verrà fissata dal Podestà.
Il Prefetto, di concerto con l'Ufficio catastale, sceglie fra i periti catastali il segretario della Commissione provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-16