Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 18
In vigore dal 14 dic 1933
I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-18