Art. 18
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 18

18 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-18