Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 19

In vigore dal 14 dic 1933
I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi. Nelle Commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa Autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-19

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