RegolamentoCapo III

Art. 90

In vigore dal 1 nov 1933
Per lievi mancanze in servizio, il personale a contratto può essere ammonito per iscritto o punito con la riduzione degli assegni in misura non superiore al quinto e per la durata massima di due mesi. L'ammonizione e la punizione sono inflitte dal presidente. Per le mancanze più gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale o politica, il personale stesso è, invece, licenziato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-90

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