RegolamentoCapo III

Art. 87

In vigore dal 1 nov 1933
Il personale a contratto sarà assicurato presso uno degli Istituti nazionali di assicurazione, a scelta del presidente, sulla base di un contributo da versarsi all'Istituto prescelto in ragione del 12 per cento sulla retribuzione al lordo. Il contributo stesso sarà corrisposto in ragione dell'8 per cento dall'Amministrazione e del 4 per cento dal personale mediante ritenuta sulla retribuzione.
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