RegolamentoCapo III

Art. 86

In vigore dal 1 nov 1933
Il contratto può sempre essere rescisso prima della scadenza con provvedimento insindacabile del presidente: 1° per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate; 2° per volontario abbandono del servizio; 3° per licenziamento per esigenze di servizio o ai sensi degli ultimi commi degli , con preavviso, nel primo caso, di un mese. In caso di cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa, nessun indennizzo è dovuto al personale a contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-86

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo