Regolamento›Capo III
Art. 86
37 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Il contratto può sempre essere rescisso prima della scadenza con provvedimento insindacabile del presidente:
1° per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate;
2° per volontario abbandono del servizio;
3° per licenziamento per esigenze di servizio o ai sensi degli ultimi commi degli , con preavviso, nel primo caso, di un mese.
In caso di cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa, nessun indennizzo è dovuto al personale a contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-86