Regolamento›Capo III
Art. 89
In vigore dal 1 nov 1933
Al personale a contratto può essere concesso un congedo annuale con diritto a retribuzione, che non superi i 30 giorni. In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione sino al limite massimo di venti giorni nell'anno.
Qualora le assenze per qualsiasi causa superino complessivamente i 90 giorni nell'anno, il personale a contratto sarà licenziato.
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