Regolamento›Parte V
Art. 93
In vigore dal 1 nov 1933
Salvi i diritti riservati dalle disposizioni in vigore agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonché ai sottufficiali della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza o delle Milizie speciali cui tali diritti siano stati estesi, le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo o commesso sono conferite, in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e degli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, agli agenti subalterni del grado immediatamente inferiore che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, assegnandosi successivamente un posto per merito comparativo e due per anzianità congiunta al merito.
Le promozioni a primo commesso sono conferite per merito comparativo ai commessi ed agli uscieri capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-93