RegolamentoParte V

Art. 95

In vigore dal 1 nov 1933
Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato. Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato designato, l'incaricato della sorveglianza e della disciplina.
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