Regolamento›Parte V
Art. 96
In vigore dal 1 nov 1933
Le sanzioni disciplinari previste, per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal presente regolamento.
Al detto personale può inoltre essere inflitta la multa ai termini dell'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con provvedimento del segretario generale.
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