Regolamento›Parte V
Art. 92
In vigore dal 1 nov 1933
Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli inservienti sono nominati tra coloro che abbiano prodotto i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell' del presente regolamento, abbiano dato prova di saper leggere e scrivere e, quanto all'età, soddisfino alle condizioni prescritte dall' per il personale d'ordine.
Per le preferenze nell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.
Le nomine al grado iniziale di inserviente debbono essere precedute da un periodo di prova di sei mesi, durante il quale saranno corrisposti gli emolumenti mensili stabiliti per gli inservienti in prova delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Il detto periodo di prova può essere prorogato per sei mesi con perdita del turno di anzianità. Gli inservienti non riconosciuti idonei sono licenziati. Così la proroga come il licenziamento sono disposti con decreto del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-92