RegolamentoParte V

Art. 94

In vigore dal 1 nov 1933
Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno si compone del segretario generale, che lo presiede, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un primo referendario ed un referendario, supplenti. Un impiegato di grado non inferiore al nono, designato dal presidente, ha le funzioni di segretario. Il presidente designa annualmente i primi referendari ed i referendari che dovranno far parte del Consiglio di amministrazione. I membri possono essere confermati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-94

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