Regolamento›Parte V
Art. 94
In vigore dal 1 nov 1933
Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno si compone del segretario generale, che lo presiede, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un primo referendario ed un referendario, supplenti.
Un impiegato di grado non inferiore al nono, designato dal presidente, ha le funzioni di segretario.
Il presidente designa annualmente i primi referendari ed i referendari che dovranno far parte del Consiglio di amministrazione.
I membri possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-94