Regolamento›Parte V
Art. 95
96 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato.
Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato designato, l'incaricato della sorveglianza e della disciplina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-95