RegolamentoCapo III

Art. 84

In vigore dal 1 nov 1933
Il personale a contratto, di cui al secondo comma dell' della legge 3 aprile 1933, n. 255, viene assunto con decreto del presidente della Corte tra coloro che abbiano prodotti i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell' del presente regolamento e la licenza di scuola media inferiore, od altro titolo che a questa venga ritenuto equipollente, superato una apposita prova pratica. Per le preferenze dell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-84

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