Regolamento›Capo II
Art. 82
In vigore dal 1 nov 1933
Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo ed avendone ottenuto il permesso dal rispettivo capo di ufficio. Questi deve settimanalmente dare comunicazione al segretario generale dei permessi accordati agli impiegati, nonché delle loro assenze senza preventivo permesso, anche se posteriormente giustificate.
Gli impiegati non possono ricevere per alcuna ragione persone estranee alla Corte senza l'autorizzazione dei rispettivi capi di ufficio.
I primi referendari ed i referendari debbono avvertire, a seconda della loro rispettiva assegnazione, il presidente di sezione o il consigliere delegato al controllo o il procuratore generale e per iscritto, il segretario generale delle loro assenze dall'ufficio, quando non siano determinate da motivi di servizio o di pubblico incarico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-82