Regolamento›Parte IV›Capo I
Art. 77
In vigore dal 1 nov 1933
I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunziare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-77