RegolamentoParte IVCapo I

Art. 77

In vigore dal 1 nov 1933
I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunziare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-77

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo