Regolamento›Parte III
Art. 75
In vigore dal 1 nov 1933
Alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi sono applicabili le norme contenute negli a 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-75