Regolamento›Capo II
Art. 80
In vigore dal 1 nov 1933
Il magistrato e l'impiegato, concorrendo speciali circostanze, possono chiedere di essere autorizzati a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano il loro ufficio: sulla domanda provvede il presidente.
Essi, quando siano in congedo, debbono notificare al segretario generale il recapito cui far pervenire nella via più breve comunicazione di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-80