Regolamento›Capo II
Art. 79
In vigore dal 1 nov 1933
Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.
Il titolo ufficiale del magistrato e dell'impiegato è quello conferito loro all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione dell'ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio. All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al magistrato ed all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.
I magistrati e gli impiegati che cessino dal servizio, tranne che per provvedimenti disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero usare del titolo onorifico loro conferito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-79