Regolamento›Parte IV›Capo I
Art. 76
In vigore dal 1 nov 1933
Per quanto riguarda la incompatibilità e il cumulo degli impieghi sono applicabili le disposizioni degli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il magistrato e l'impiegato, ai quali sia conferita la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco o altra consimile, in società non costituite a fine di lucro, non potranno accettarla se non previa autorizzazione del presidente della Corte. Questi provvede sulla domanda, sentito il Consiglio di presidenza.
L'autorizzazione sarà revocata, qualora si venga in seguito a constatare che si tratti di società a scopo di lucro. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, rispettivamente il giudizio e l'autorizzazione sono date dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-76