Regolamento›Parte II
Art. 73
In vigore dal 1 nov 1933
I provvedimenti di cui agli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e la cessazione degli effetti delle punizioni nei riguardi delle qualifiche, sono adottati dal presidente, su relazione del segretario generale, sentiti, nel caso dell', il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-73