Regolamento›Parte II
Art. 68
In vigore dal 1 nov 1933
Completata l'istruttoria, il segretario generale ne riferisce i risultati al presidente. Questi, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile, per la mancanza commessa, di una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina, cui trasmette gli atti. In caso contrario provvede secondo la sua competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-68