Regolamento›Parte II
Art. 65
In vigore dal 1 nov 1933
In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando risultato degli accertamenti che è tenuto ad eseguire con diligenza e sollecitudine.
Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione, o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti, ne riferisce al presidente, il quale, ove giudichi che il magistrato o l'impiegato sia passibile di sanzione disciplinare, per l'applicazione della quale non sia prescritta la proposta della Commissione di disciplina, provvede senz'altro con suo decreto, dopo aver sentito le giustificazioni che il magistrato o l'impiegato potrà dare nel termine che il presidente riterrà di fissare.
Nei casi, invece, pei quali il presidente ritenga che la punizione non possa essere inflitta senza proposta della Commissione di disciplina, ordina la contestazione degli addebiti al magistrato od all'impiegato, con la procedura di cui agli articoli seguenti.
Il segretario generale, ai fini della istruttoria di sua competenza, può sentire, senza giuramento, testimoni o periti, compresi quelli designati dal magistrato o dall'impiegato; invitare questo ad esporre quanto reputi opportuno nel proprio interesse, e può inoltre avvalersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti.
Storico versioni
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