Regolamento›Parte II
Art. 62
In vigore dal 1 nov 1933
Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-62