Regolamento›Capo VII
Art. 61
In vigore dal 1 nov 1933
Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è, dopo i necessari accertamenti, licenziato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione di disciplina, nè quello del Consiglio di amministrazione.
Il licenziamento è disposto con decreto Reale, se trattisi di magistrato, e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, se trattisi di impiegato. Il decreto sarà pubblicato sella Gazzetta Ufficiale.
Il magistrato o l'impiegato, licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo, non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
Storico versioni
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