Regolamento›Capo VII
Art. 56
In vigore dal 1 nov 1933
Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-56